Zone off limits e stretta su baby squillo: ecco il ddl al varo del Governo


Pubblicato il 27.11.2007 in News Sociale

Giro di vite su sfruttamento e prostituzione coattiva, istituzione di zone off limits per le lucciole, misure più drastiche contro il fenomeno sempre più diffuso delle baby-squillo.

Questo l'impianto del disegno di legge contro la prostituzione, messo a punto dal ministro dell'Interno, Giuliano Amato, che approdera' giovedi' mattina in Consiglio dei ministri.

ZONE OFF-LIMITS. Il testo introduce il divieto di esercitare la prostituzione in prossimità di luoghi di culto, scuole e ospedali. La bozza prevede anche la possibilità di estendere tale divieto ad altre zone del territorio comunale, che dovrebbero essere individuate dai sindaci dopo avere consultato comitati di quartiere, organizzazioni a carattere sociale, associazioni per i diritti delle prostitute. Ma, su questo punto, al momento, manca l'accordo politico: contrari i ministri della sinistra radicale, che probabilmente chiederanno al Consiglio dei ministri la cancellazione della misura.

GIRO DI VITE SU SFRUTTAMENTO. Obiettivo principale del provvedimento è colpire il racket della prostituzione, adeguando la legge Merlin (del 20 febbraio 1958) ai cambiamenti del fenomeno nel corso degli anni. Di qui, l'intervento sulla disciplina sanzionatoria della prostituzione coattiva, che diventa un reato a se' passibile di reclusione da 5 a 10 anni, dello sfruttamento, l'induzione e il reclutamento della prostituzione. Le disposizioni incriminatrici vengono riformulate più precisamente e ricondotte nell'ambito del codice penale tra i delitti contro la persona. Le pene vengono inasprite e differenziate a seconda delle diverse condotte criminose (la Merlin punisce, infatti, con la stessa pena, da 2 a 6 anni di reclusione tutta una serie di comportamenti diversi). Per sfruttamento e prostituzione coattiva viene introdotto, inoltre, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

BABY-PROSTITUTE. Il ddl Amato allarga le condotte incriminate e istituisce nuove aggravanti: in particolare, per lo sfruttamento di ragazze di età inferiore a 16 anni, viene aumentata da un terzo alla meta' la pena base prevista per le minori di 18 anni, ovvero la reclusione da 6 a 12 anni. Per i clienti, inoltre, l'ignoranza sull'età delle baby-lucciole non costituisce più una scusante (la pena per il compimento di atti sessuali a pagamento con minori rimane invariata: reclusione da 6 mesi a 4 anni, e multa non inferiore a 5.164 euro).

CLIENTI. La possibilità di punire il cliente, ove non ci sia sfruttamento, è prevista solo se l'incontro con la prostituta avviene nei luoghi vietati dal ddl. In questo caso, il cliente rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1000 a 4000 euro, notificata con modalità che salvaguardino la sua privacy.

Non è più punibile, infine, l'attività di assistenza a persone che esercitano la prostituzione a meno che non sia fornita al fine di trarne profitto (attualmente, c'è il rischio di una condanna per favoreggiamento).

 

Redattore Sociale


Autore: DIRE