Le principali misure sociali della Finanziaria 2008


Pubblicato il 21.12.2007 in News Sociale

Il Senato ha approvato la legge finanziaria per il 2008. Ecco un riepilogo delle principali norme in tema di politiche sociali e di sostegno alla famiglia: Non autosufficienza, incapienti, assegni familiari, casa.
 

Fondo per le non autosufficienze. L'autorizzazione di spesa del Fondo per le non autosufficienze è incrementata di 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.

Detrazioni fiscali. In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. Le maggiori entrate eccedenti l’obiettivo del debito pubblico (il cosiddetto extragettito), a decorrere dal periodo d'imposta 2008, saranno destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente, non inferiore al 20% per le fasce di reddito più basse.

Bonus incapienti. In caso di in capienza, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Assegni familiari. Demandato a un decreto interministeriale del ministro delle Politiche per la famiglia e del ministro del Lavoro, di concerto con i ministri per la Solidarietà sociale e dell'Economia, la definizione di un elevamento, a decorrere dal 2008, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile al lavor e ai nuclei familiari «orfanili», in cui, cioè, siano deceduti tutti e due i genitori. Il limite di spesa è di 30 milioni di euro. 

Casa. Vengono proposte due tipi di detrazioni. La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibire ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998: si tratta di 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro. La seconda detrazione spetta a giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge: per i primi 3 anni spetta una detrazione di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole.
Affitti, detrazione per studenti fuori sede: questa norma amplia l'ambito applicativo della detrazione Irpef del 19% relativa ai canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. La detrazione viene estesa ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti di diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

 

Redattore Sociale