Il Senato ha approvato la legge finanziaria per il 2008. Ecco un riepilogo delle principali norme in tema di politiche sociali e di sostegno alla famiglia: Non autosufficienza, incapienti, assegni familiari, casa.
Fondo per le non autosufficienze. L'autorizzazione di spesa del Fondo per le non autosufficienze è incrementata di 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.
Detrazioni fiscali. In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. Le maggiori entrate eccedenti l’obiettivo del debito pubblico (il cosiddetto extragettito), a decorrere dal periodo d'imposta 2008, saranno destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente, non inferiore al 20% per le fasce di reddito più basse.
Bonus incapienti. In caso di in capienza, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.
Assegni familiari. Demandato a un decreto interministeriale del ministro delle Politiche per la famiglia e del ministro del Lavoro, di concerto con i ministri per la Solidarietà sociale e dell'Economia, la definizione di un elevamento, a decorrere dal 2008, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile al lavor e ai nuclei familiari «orfanili», in cui, cioè, siano deceduti tutti e due i genitori. Il limite di spesa è di 30 milioni di euro.
Casa. Vengono proposte due tipi di detrazioni. La prima spetta ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibire ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998: si tratta di 300 euro se il reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro e di 150 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro. La seconda detrazione spetta a giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che sia diversa da quella dei genitori o di coloro ai quali sono affidati per legge: per i primi 3 anni spetta una detrazione di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Le detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può scegliere di fruire di quella più favorevole.
Affitti, detrazione per studenti fuori sede: questa norma amplia l'ambito applicativo della detrazione Irpef del 19% relativa ai canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede. La detrazione viene estesa ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti di diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Redattore Sociale