Ecco cosa prevede la direttiva recepita dal Governo


Pubblicato il 13.11.2007 in News Sociale

Si stabiliscono le norme per la valutazione delle domande di protezione internazionale che gli Stati membri della Ue devono esigere dal richiedente. Si tratta cioè di tutti quegli elementi necessari a motivare la domanda.

14/11/2007 - Nella direttiva sui rifugiati 2004/83 che è stata recepita con un decreto legislativo varato venerdì 9 novembre dal governo, si stabiliscono le norme per la valutazione delle domande di protezione internazionale che gli Stati membri della Ue devono esigere dal richiedente. Si tratta cioè di tutti quegli elementi necessari a motivare la domanda. Da parte sua, lo Stato è tenuto a esaminarne tutti gli elementi significativi (come, ad esempio: le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in suo possesso in merito alla sua età, estrazione, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza ecc.)
 
Ecco nel dettaglio alcuni elementi essenziali della valutazione. L’esame della domanda deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione, fra l’altro: di tutti i fatti pertinenti riguardanti il paese d’origine al momento della decisione in merito alla domanda; della dichiarazione e della documentazione presentate dal richiedente, che deve altresì rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;  della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente (per verificare se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave);  della eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il paese d’origine, abbiano mirato a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale. In questo ultimo caso si tratta di stabilire – da parte dello Stato membro - se tali attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese.

Ci sono poi altre norme che mirano a verificare o stato effettivo di pericolo o comunque lo stato potenziale di rifugiato da parte di chi presenta domanda. La cosa importante è che sia verificata la buona fede e che il richiedente abbia fatto tutto il possibile per circostanziare la domanda e che tutti gli elementi in suo possesso siano stati prodotti, con una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi. Importante anche il discorso sui tempi della presentazione delle domande. Nelle direttive europee si sostiene infatti che le domande devono essere presentate il più presto possibile. Se si dovessero riscontrare ritardi, spetta sempre al richiedente presentare una giustificazione del suo ritardo.

Importante anche la definizione dei soggetti abilitati a fornire la protezione, che può essere offerta sia dallo Stato, sia da partiti o da organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio. Per stabilire se un’organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti negli atti del Consiglio. I requisiti sulla qualifica di “rifugiato” sono contenuti negli articoli 9 (“Atti di persecuzione” e 10 (“Motivi di persecuzione”), mentre ai requisiti per poter beneficiare della “protezione sussidiaria” e allo status di “protezione sussidiaria” sono contenuti negli articoli 15-19. 
 

Redattore Sociale


Autore: pan