Con la sentenza n. 45667/2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che lo straniero, senza dimora fissa dovrà scontare la pena in patria.
I Giudici della sesta sezione penale hanno spiegato che per evitare che il reo venga consegnato alle autorità del suo paese, attraverso il mandato di arresto europeo, lo stesso deve dimostrare un “radicamento non estemporaneo” con il nostro paese. Secondo la ricostruzione della vicenda, l’uomo aveva proposto ricorso in cassazione eccependo il mancato diniego della richiesta di consegna (ex art. 18 lettera r) legge 69/2005) stante il suo provato radicamento, quale cittadino comunitario sul territorio italiano. La Corte ha però rigettato il ricorso dell’uomo spiegando che “la nozione di residenza che viene in considerazione per l’applicazione dei regimi di consegna previsti dalla Legge n. 69 del 2005 presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l’apprezzabile continuità e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. Da tali indici è possibile prescindere solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno in Itali per un periodo ininterrotto di cinque anni”. Dopo aver spiegato le ragioni ostative all’accoglimento della domanda la Corte, ha poi aggiunto che “contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, non ha dimostrato l’esistenza di un “radicamento” reale e non estemporaneo nello Stato italiano, nel senso sopra precisato. Risulta, infatti, come ha correttamente sottolineato la Corte di Appello, che il predetto è privo di lavoro e, benché residente a Peschiera del Garda (…), è di fatto senza fissa dimora; in buona sostanza ha lavorato in Italia solo pochi mesi, per l’esattezza nove, da maggio 2008 a febbraio 2009, e ha sul territorio nazionale una residenza solo formale, acquista in epoca molto recente (…) In definitiva, le risultanze acquisite non possono ritenersi indici rivelatori della sentenza di legami con lo stato italiano di intensità tale da consentire di constatare che il ricorrente ricada nella fattispecie prevista dall’art. 18, comma 1, lettera r) Legge n. 69 del 2005”.